Art. 11 
 
                 Ulteriori trattamenti del digestato 
 
    1. Ai fini di un miglioramento dell'apporto di sostanze nutritive
ed ammendanti ai terreni, il digestato  prodotto  dagli  impianti  di
digestione anaerobica puo' subire trattamento di  separazione  solido
liquido al  fine  di  ottenere  una  frazione  palabile  ed  una  non
palabile.  Il  digestato  o  le  proprie  frazioni   possono   essere
sottoposti trattamenti  che  ne  riducano  l'impatto  ambientale  nei
terreni ed in atmosfera, sia  attraverso  la  digestione  aerobica  o
compostaggio, sia attraverso la riduzione dei composti azotati. 
    2. Nelle aree critiche di cui alla misura Q34 C(P) del  Piano  di
tutela delle acque  approvato,  al  digestato  o  alla  frazione  non
palabile risultante dal trattamento di separazione di cui al comma  1
si applicano le disposizioni di cui alla predetta misura.