Art. 11 Ulteriori trattamenti del digestato 1. Ai fini di un miglioramento dell'apporto di sostanze nutritive ed ammendanti ai terreni, il digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica puo' subire trattamento di separazione solido liquido al fine di ottenere una frazione palabile ed una non palabile. Il digestato o le proprie frazioni possono essere sottoposti trattamenti che ne riducano l'impatto ambientale nei terreni ed in atmosfera, sia attraverso la digestione aerobica o compostaggio, sia attraverso la riduzione dei composti azotati. 2. Nelle aree critiche di cui alla misura Q34 C(P) del Piano di tutela delle acque approvato, al digestato o alla frazione non palabile risultante dal trattamento di separazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla predetta misura.