Art. 12 Garanzia finanziaria 1. La garanzia finanziaria di cui all'art. 8, comma 2, lettera f) deve essere pari al costo di dismissione dell'impianto e ripristino del sito allo stato originario. 2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 e' stabilita secondo i seguenti criteri e modalita': a) per tutti gli impianti la garanzia e' prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa; la garanzia e' presentata trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio dell'impianto; b) la durata della fidejussione deve coprire, anche attraverso rinnovi, un periodo pari all'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi comprese eventuali proroghe, piu' un anno.