Art. 12 
 
                        Garanzia finanziaria 
 
    1. La garanzia finanziaria di cui all'art. 8, comma 2, lettera f)
deve essere pari al costo di dismissione dell'impianto  e  ripristino
del sito allo stato originario. 
    2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 e' stabilita secondo
i seguenti criteri e modalita': 
      a) per tutti gli impianti  la  garanzia  e'  prestata  mediante
fidejussione bancaria  o  assicurativa;  la  garanzia  e'  presentata
trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio dell'impianto; 
      b) la durata della fidejussione deve coprire, anche  attraverso
rinnovi, un periodo pari all'intero ciclo di vita dell'impianto,  ivi
comprese eventuali proroghe, piu' un anno.