Art. 13 
 
                           Documentazione 
 
    1.  La  documentazione  prevista  dal  presente  regolamento   e'
conservata  nel  registro  dell'impianto  e  tenuta  a   disposizione
dell'autorita' di controllo per l'intero ciclo di vita  dell'impianto
e nei cinque anni successivi alla sua dismissione.