Art. 14 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
    1. L'amministrazione competente effettua: 
    a) le attivita' di vigilanza e controllo relative  alla  gestione
degli impianti di cui al presente regolamento; 
    b) i controlli sui Piani di utilizzazione  agronomica,  estraendo
annualmente un campione di imprese agricole singole o associate  pari
ad almeno il quattro per cento del totale. 
    2. I  controlli  ambientali  sulle  imprese  agricole  singole  o
associate  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   sono   effettuati
dall'A.R.P.A.