Art. 15 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 della  legge  regionale
si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la mancata presentazione della garanzia  finanziaria  entro  i
termini stabiliti dall'art.  12,  ovvero  il  mancato  rinnovo  della
stessa, comporta l'applicazione di  una  sanzione  amministrativa  di
euro 600 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 6.000 euro; 
    b) la ritardata, incompleta o errata compilazione dei registri di
carico e scarico cui  all'art.  10  comporta  l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1.200; 
    c) la reiterata  violazione  di  cui  alla  lettera  b)  comporta
l'applicazione di una sanzione da euro 1.200 ad euro 6.000; 
    d) la mancata redazione del PUA comporta  l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa di euro 3.000; 
    e) il  ritardo  della  presentazione  del  PUA  entro  i  termini
stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione  amministrativa  di
euro 600; 
    f) la perdita dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2, lettere
a) e b) comporta l'applicazione di  una  sanzione  amministrativa  da
euro 4.000 ad euro 6.000; 
    g)  il  ritardo  nella  comunicazione  di  qualsiasi  subentro  o
variazione entro i termini previsti  all'art.  8,  comma  4  comporta
l'applicazione di una sanzione da euro 600 ad euro 1.200; 
    h) la reiterata  violazione  di  cui  alla  lettera  g)  comporta
l'applicazione di una sanzione di euro 6.000.