Art. 15 Sanzioni 1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 della legge regionale si applicano le seguenti sanzioni: a) la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro i termini stabiliti dall'art. 12, ovvero il mancato rinnovo della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 600 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 6.000 euro; b) la ritardata, incompleta o errata compilazione dei registri di carico e scarico cui all'art. 10 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1.200; c) la reiterata violazione di cui alla lettera b) comporta l'applicazione di una sanzione da euro 1.200 ad euro 6.000; d) la mancata redazione del PUA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 3.000; e) il ritardo della presentazione del PUA entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 600; f) la perdita dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 6.000; g) il ritardo nella comunicazione di qualsiasi subentro o variazione entro i termini previsti all'art. 8, comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione da euro 600 ad euro 1.200; h) la reiterata violazione di cui alla lettera g) comporta l'applicazione di una sanzione di euro 6.000.