Art. 16 Attuazione art. 9 1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale, il trasporto delle biomasse e degli effluenti di allevamento dal luogo di produzione all'impianto di digestione anaerobica, nonche' il trasporto del digestato dall'impianto di digestione anaerobica ai terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, avviene secondo le modalita' previste dalla delibera della Giunta regionale 7 dicembre 2005, n. 2052 e successive modifiche e integrazioni per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e dal Titolo II della delibera della Giunta regionale 6 settembre 2006, n. 1492 per il restante territorio regionale. 2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale, lo stoccaggio del digestato avviene secondo le modalita' di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e alla delibera della Giunta regionale n. 1492/2006 per il restante territorio regionale.