Art. 16 
 
                          Attuazione art. 9 
 
    1. Fino all'entrata in vigore delle norme  regolamentari  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere  b)  e  d)  della  legge  regionale,  il
trasporto delle biomasse e degli effluenti di allevamento  dal  luogo
di produzione  all'impianto  di  digestione  anaerobica,  nonche'  il
trasporto del digestato dall'impianto  di  digestione  anaerobica  ai
terreni  su  cui  si  effettua  l'utilizzazione  agronomica,  avviene
secondo le modalita' previste dalla delibera della Giunta regionale 7
dicembre 2005, n. 2052 e successive modifiche e integrazioni  per  le
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e dal Titolo II della
delibera della Giunta regionale 6 settembre  2006,  n.  1492  per  il
restante territorio regionale. 
    2. Fino all'entrata in vigore delle norme  regolamentari  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere  b)  e  d)  della  legge  regionale,  lo
stoccaggio del digestato avviene secondo le  modalita'  di  cui  alla
delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per le zone  vulnerabili
da nitrati di origine agricola e alla delibera della Giunta regionale
n. 1492/2006 per il restante territorio regionale.