Art. 17 Attuazione art. 10 1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale, l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti che trattano effluenti di allevamento, da soli o in miscela con le biomasse, ai fini del recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in esso contenute, e' effettuata sui terreni nella disponibilita' delle imprese agricole singole o associate, secondo le modalita' previste dalla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e dalla delibera della Giunta regionale n. 1492/2006 per il restante territorio regionale. 2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale, i divieti e le distanze di rispetto sono quelle previste per i liquami zootecnici nella delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e nella delibera della Giunta regionale n. 1492/2006 per il restante territorio regionale.