Art. 17 
 
                         Attuazione art. 10 
 
    1. Fino all'entrata in vigore delle norme  regolamentari  di  cui
all'art.  4,  comma  1,  lettere  b)  e  d)  della  legge  regionale,
l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti  che
trattano effluenti di allevamento,  da  soli  o  in  miscela  con  le
biomasse, ai fini del recupero delle sostanze nutritive e  ammendanti
in esso contenute, e' effettuata  sui  terreni  nella  disponibilita'
delle imprese agricole singole  o  associate,  secondo  le  modalita'
previste dalla delibera della Giunta regionale n.  2052/2005  per  le
zone vulnerabili da nitrati di  origine  agricola  e  dalla  delibera
della Giunta  regionale  n.  1492/2006  per  il  restante  territorio
regionale. 
    2. Fino all'entrata in vigore delle norme  regolamentari  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale, i divieti
e le  distanze  di  rispetto  sono  quelle  previste  per  i  liquami
zootecnici nella delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per  le
zone vulnerabili da nitrati di  origine  agricola  e  nella  delibera
della Giunta  regionale  n.  1492/2006  per  il  restante  territorio
regionale.