Art. 18 
 
                         Attuazione art. 14 
 
    1. Nelle more dell'adozione  delle  norme  regolamentari  di  cui
all'art. 4, comma 1,  lettere  b)  e  d)  della  legge  regionale,  i
controlli di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2 sono  eseguiti
secondo le modalita' previste dalla delibera della  Giunta  regionale
n. 2052/2005.