Art. 18 Attuazione art. 14 1. Nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale, i controlli di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2 sono eseguiti secondo le modalita' previste dalla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005.