Art. 19 
 
                            Norme finali 
 
    1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento
cessano  di  avere  efficacia   le   disposizioni   contenute   nella
deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2008, n. 456. 
    2.  Gli   impianti   di   digestione   anaerobica   aziendali   e
interaziendali che trattano effluenti di allevamento, da  soli  o  in
miscela con le biomasse, per la produzione di  energia  elettrica  da
biogas di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) in esercizio alla  data
di entrata in vigore  del  presente  regolamento,  si  adeguano  alle
disposizioni  di  cui  al  presente   regolamento   entro   un   anno
dall'entrata in vigore dello stesso. 
    3. La Regione provvede all'adeguamento della disciplina di cui al
presente regolamento in caso di emanazione di disposizioni statali in
contrasto  con  la  stessa,  successive  all'entrata  in  vigore  del
presente regolamento.