Art. 19 Norme finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2008, n. 456. 2. Gli impianti di digestione anaerobica aziendali e interaziendali che trattano effluenti di allevamento, da soli o in miscela con le biomasse, per la produzione di energia elettrica da biogas di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni di cui al presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. 3. La Regione provvede all'adeguamento della disciplina di cui al presente regolamento in caso di emanazione di disposizioni statali in contrasto con la stessa, successive all'entrata in vigore del presente regolamento.