Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) digestione anaerobica: degradazione della sostanza  organica
da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi; 
      b) impresa agricola: ai sensi dell'art. 2135 del codice civile,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228
(Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.  57),  e'  l'unita'  tecnico
economica dedita alla coltivazione del  fondo,  alla  selvicoltura  e
all'allevamento di animali e alle attivita' connesse, intendendo  per
attivita' connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,  trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto  prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del  bosco  o
dall'allevamento di  animali,  nonche'  le  attivita'  dirette  dalla
fornitura di beni o servizi mediante  l'utilizzazione  prevalente  di
attrezzature   o   risorse   dell'azienda    normalmente    impiegate
nell'attivita' agricola esercitata,  ivi  comprese  le  attivita'  di
valorizzazione del territorio e del patrimonio  rurale  e  forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalita'  come  definite  dalla  legge.  Si
considerano imprenditori  agricoli  le  cooperative  di  imprenditori
agricoli ed i loro consorzi  quando  utilizzano  per  lo  svolgimento
delle  attivita'   di   cui   all'art.   2135   del   codice   civile
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono  prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo  del  ciclo
biologico; 
    c) registro  dell'impianto:  il  complesso  della  documentazione
cartacea e degli atti previsti dal  presente  regolamento  depositata
presso l'azienda, o la sede  legale  dell'associazione  nel  caso  di
aziende consorziate, ovvero in copia nel caso di deposito  presso  un
centro di assistenza agricola autorizzato (CAA); 
    d) impianto  aziendale:  impianto  al  servizio  di  una  singola
impresa  agricola  che   ha   ad   oggetto   la   manipolazione,   la
trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, in
miscela con le biomasse; gli effluenti di allevamento e  le  biomasse
devono essere prodotti prevalentemente dall'impresa medesima; 
    e) impianto interaziendale: impianto a servizio di  piu'  imprese
agricole  associate  che  ha  ad   oggetto   la   manipolazione,   la
trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento  in
miscela con le bio-masse,  prodotti  prevalentemente  nelle  medesime
imprese; 
      f) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico  e
tutte  le  pertinenze  dell'impianto,  funzionali  al   processo   di
digestione, di utilizzazione agronomica successiva  del  digestato  o
delle sue frazioni, nonche' di produzione e di  gestione  del  biogas
prodotto.