Art. 3 
 
                              Digestato 
 
    1. Ai fini del presente  regolamento  il  digestato  prodotto  da
effluenti di allevamento in miscela con  le  biomasse  e'  assimilato
all'effluente  zootecnico,  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  185  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale)  e  successive  modifiche  e  integrazioni  (di   seguito
Decreto), e' fuori dal campo  di  applicazione  della  parte  IV  del
decreto ed e' soggetto  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri
e   norme   tecniche   generali   per   la    disciplina    regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di  cui
all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).