Art. 3 Digestato 1. Ai fini del presente regolamento il digestato prodotto da effluenti di allevamento in miscela con le biomasse e' assimilato all'effluente zootecnico, pertanto, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni (di seguito Decreto), e' fuori dal campo di applicazione della parte IV del decreto ed e' soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).