Art. 4 Effluenti di allevamento 1. Sono effluenti di allevamento, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere/non mantenere la forma geometrica ad essi conferita. 2. Ai fini del presente regolamento sono assimilati agli effluenti di allevamento: a) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; b) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; c) le frazioni palabili e non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti, compreso lo stoccaggio, di effluenti di allevamento; d) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio e/o altri trattamenti meccanici; e) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; f) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; g) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; h) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici anche contenenti detergenti purche' biodegradabili, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico; i) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.