Art. 4 
 
                      Effluenti di allevamento 
 
    1.  Sono  effluenti  di  allevamento,  ai   sensi   del   decreto
ministeriale 7 aprile 2006, le  miscele  di  stallatico  e/o  residui
alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione  delle
deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera  in
grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere/non
mantenere la forma geometrica ad essi conferita. 
    2.  Ai  fini  del  presente  regolamento  sono  assimilati   agli
effluenti di allevamento: 
    a) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 
    b) le deiezioni di avicunicoli anche  non  mescolate  a  lettiera
rese palabili da processi di disidratazione  naturali  o  artificiali
che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 
    c)  le  frazioni  palabili   e   non   palabili,   da   destinare
all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti, compreso  lo
stoccaggio, di effluenti di allevamento; 
    d) i letami, i  liquami  e/o  i  materiali  ad  essi  assimilati,
sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio e/o altri
trattamenti meccanici; 
    e) i  liquidi  di  sgrondo  di  materiali  palabili  in  fase  di
stoccaggio; 
    f) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 
    g) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 
    h) le acque di lavaggio di strutture,  attrezzature  ed  impianti
zootecnici anche contenenti  detergenti  purche'  biodegradabili,  se
mescolate ai liquami definiti al presente punto e  qualora  destinate
ad utilizzo agronomico; 
    i) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.