Art. 5 
 
                              Biomasse 
 
    1. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: 
    a) i residui delle coltivazioni del fondo e della selvicoltura; 
    b) i residui della  potatura,  sfalci  e  residui  delle  aziende
agricole di cui all'art. 101, comma 7, lettere a) e  c)  del  decreto
che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali; 
    c)  i  residui   delle   trasformazioni   agricole   primarie   o
valorizzazioni delle produzioni  vegetali  effettuate  dalle  imprese
agricole comprese le acque  di  vegetazione  e  le  sanse  umide  non
preventivamente trattate; 
    d) i residui  delle  trasformazioni  o  valorizzazioni  derivanti
dalle attivita' di frantoi o cantine, classificati piccole imprese ai
sensi del decreto del Ministero delle  attivita'  produttive  del  18
aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei  criteri  di
individuazione di piccole e medie  imprese),  comprese  le  acque  di
vegetazione e sanse umide non preventivamente trattate; 
    e) i prodotti agricoli d'origine  vegetale,  come  mais  e  sorgo
insilati, siloerba, prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad  un
impianto di trattamento per ricavarne energia.