Art. 5 Biomasse 1. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: a) i residui delle coltivazioni del fondo e della selvicoltura; b) i residui della potatura, sfalci e residui delle aziende agricole di cui all'art. 101, comma 7, lettere a) e c) del decreto che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali; c) i residui delle trasformazioni agricole primarie o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dalle imprese agricole comprese le acque di vegetazione e le sanse umide non preventivamente trattate; d) i residui delle trasformazioni o valorizzazioni derivanti dalle attivita' di frantoi o cantine, classificati piccole imprese ai sensi del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), comprese le acque di vegetazione e sanse umide non preventivamente trattate; e) i prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia.