Art. 7 Impianti interaziendali 1. Al fine di esercire un impianto interaziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le cooperative agricole, le imprese agricole associate, secondo le forme associative previste dal codice civile, devono mantenere, per l'intero ciclo di vita dell'impianto stesso, contestualmente: a) la proprieta' o la disponibilita' dell'impianto, secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente; b) la produzione degli effluenti di allevamento, e delle biomasse, immessi nell'impianto; sono inclusi anche gli effluenti di allevamento e le biomasse prodotti dai singoli soci delle cooperative agricole; c) l'utilizzazione del digestato sui terreni di cui i soci della cooperativa o le imprese agricole associate hanno la disponibilita' a qualunque titolo secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente, ai fini della produzione agricola interaziendale. 2. Possono partecipare all'esercizio dell'impianto interaziendale di cui al comma 1 anche le piccole imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera d).