Art. 7 
 
                       Impianti interaziendali 
 
    1. Al fine di esercire un impianto interaziendale di cui all'art.
2, comma 1, lettera e) le cooperative agricole, le  imprese  agricole
associate, secondo le forme associative previste dal  codice  civile,
devono mantenere, per l'intero ciclo di  vita  dell'impianto  stesso,
contestualmente: 
    a) la proprieta' o la disponibilita'  dell'impianto,  secondo  le
forme contrattuali previste dalla normativa vigente; 
    b)  la  produzione  degli  effluenti  di  allevamento,  e   delle
biomasse, immessi nell'impianto; sono inclusi anche gli effluenti  di
allevamento e le biomasse prodotti dai singoli soci delle cooperative
agricole; 
    c) l'utilizzazione del digestato sui terreni di cui i soci  della
cooperativa o le imprese agricole associate hanno la disponibilita' a
qualunque  titolo  secondo  le  forme  contrattuali  previste   dalla
normativa vigente, ai fini della produzione agricola interaziendale. 
    2. Possono partecipare all'esercizio dell'impianto interaziendale
di cui al comma 1 anche le piccole imprese di cui all'art.  5,  comma
1, lettera d).