Art. 8 
 
        Esercizio degli impianti aziendali ed interaziendali 
 
    1. Per l'attivazione e l'esercizio degli impianti  di  digestione
anaerobica di cui all'art. 2, comma 1, lettera  f)  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita') e le relative norme di attuazione,
nonche' le linee guida regionali in materia urbanistica e di  impatto
paesaggistico. 
    2. Ai fini del comma 1, l'impresa agricola singola  o  associata,
oltre alla documentazione prevista dalle norme attuative del  decreto
legislativo n. 387/2003, trasmette all'amministrazione competente: 
    a) la dichiarazione con la quale attesta di  essere  proprietaria
dell'impianto  o  di  averne  la  disponibilita',  produttrice  degli
effluenti  di  allevamento  e/o  delle  bio-masse   in   ingresso   e
utilizzatrice del digestato ai fini agronomici; 
    b)  il  titolo  di  disponibilita'  dei  terreni  ai  fini  della
produzione  agricola,  individuati  catastalmente  e   riportati   su
apposita cartografia; 
    c) la  relazione  agronomica  iniziale  che  attesta  l'effettiva
capacita' di produzione delle biomasse  necessarie  al  funzionamento
dell'impianto e l'utilizzazione  agronomica  del  digestato  prodotto
all'uscita dello stesso; 
    d) la relazione tecnica di calcolo dell'impianto contenente anche
i  presunti  valori  dei  parametri  del  digestato  in  uscita,   in
particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo,
metalli pesanti e carica batterica patogena; 
    e) il costo delle operazioni per la dismissione  dell'impianto  e
del ripristino  ambientale  del  sito,  corredato  da  una  relazione
tecnica  con  la  quale  sono   descritte,   calcolate   e   definite
economicamente tutte le varie fasi di dismissione; 
    f) la garanzia finanziaria di cui all'art. 12. 
    3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed  devono  essere
mantenuti per tutto  il  periodo  di  funzionamento  dell'impianto  e
costituiscono   la   condizione   imprescindibile   per   l'esercizio
dell'impianto. 
    4.  L'amministrazione  competente  provvede   a   verificare   la
conformita' dell'impresa agricola, singola o  associata,  alle  norme
igieniche sanitarie, urbanistiche ed ambientali. 
    5. Sono consentite la variazione e/o il subentro di  una  o  piu'
imprese agricole alla forma associativa, ovvero qualsiasi  variazione
relativa all'impresa agricola proprietaria di un impianto  aziendale,
purche' permanga il possesso  dei  requisiti  per  l'esercizio  delle
attivita' di cui al presente regolamento; il subentro o la variazione
e'  comunicata  all'amministrazione  competente   che   verifica   la
permanenza dei requisiti necessari per  l'esercizio  delle  attivita'
entro trenta giorni dalla variazione o dal subentro stessi. 
    6. In fase di  avviamento  dell'impianto  e  di  esercizio  dello
stesso devono essere riscontrati i parametri,  di  cui  al  comma  2,
lettera d), del digestato in uscita, attraverso apposite analisi.  Le
analisi devono essere ripetute ogni  qualvolta  avvengono  variazioni
quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto.