Art. 8 Esercizio degli impianti aziendali ed interaziendali 1. Per l'attivazione e l'esercizio degli impianti di digestione anaerobica di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') e le relative norme di attuazione, nonche' le linee guida regionali in materia urbanistica e di impatto paesaggistico. 2. Ai fini del comma 1, l'impresa agricola singola o associata, oltre alla documentazione prevista dalle norme attuative del decreto legislativo n. 387/2003, trasmette all'amministrazione competente: a) la dichiarazione con la quale attesta di essere proprietaria dell'impianto o di averne la disponibilita', produttrice degli effluenti di allevamento e/o delle bio-masse in ingresso e utilizzatrice del digestato ai fini agronomici; b) il titolo di disponibilita' dei terreni ai fini della produzione agricola, individuati catastalmente e riportati su apposita cartografia; c) la relazione agronomica iniziale che attesta l'effettiva capacita' di produzione delle biomasse necessarie al funzionamento dell'impianto e l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto all'uscita dello stesso; d) la relazione tecnica di calcolo dell'impianto contenente anche i presunti valori dei parametri del digestato in uscita, in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena; e) il costo delle operazioni per la dismissione dell'impianto e del ripristino ambientale del sito, corredato da una relazione tecnica con la quale sono descritte, calcolate e definite economicamente tutte le varie fasi di dismissione; f) la garanzia finanziaria di cui all'art. 12. 3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed devono essere mantenuti per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto e costituiscono la condizione imprescindibile per l'esercizio dell'impianto. 4. L'amministrazione competente provvede a verificare la conformita' dell'impresa agricola, singola o associata, alle norme igieniche sanitarie, urbanistiche ed ambientali. 5. Sono consentite la variazione e/o il subentro di una o piu' imprese agricole alla forma associativa, ovvero qualsiasi variazione relativa all'impresa agricola proprietaria di un impianto aziendale, purche' permanga il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente regolamento; il subentro o la variazione e' comunicata all'amministrazione competente che verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attivita' entro trenta giorni dalla variazione o dal subentro stessi. 6. In fase di avviamento dell'impianto e di esercizio dello stesso devono essere riscontrati i parametri, di cui al comma 2, lettera d), del digestato in uscita, attraverso apposite analisi. Le analisi devono essere ripetute ogni qualvolta avvengono variazioni quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto.