Art. 9 Trasporto dei materiali e stoccaggio del digestato 1. Il trasporto dei materiali da trattare all'impianto e del digestato per l'utilizzazione agronomica deve produrre una emissione di CO2 equivalente inferiore a dodici chilogrammi, comunque entro un raggio massimo di 30 km prevalentemente nel territorio regionale. 2. La capacita' dei contenitori per lo stoccaggio del digestato e' calcolata in rapporto ai quantitativi di materiali trattati all'impianto e non puo' essere inferiore al volume di digestato prodotto in centocinquanta giorni. Il dispositivo di stoccaggio del digestato prevede, altresi', un franco minimo di sicurezza di almeno cinquanta centimetri. La progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari per limitare al massimo le emissioni odorigene.