Art. 9 
 
         Trasporto dei materiali e stoccaggio del digestato 
 
    1. Il trasporto dei materiali  da  trattare  all'impianto  e  del
digestato per l'utilizzazione agronomica deve produrre una  emissione
di CO2 equivalente inferiore a dodici chilogrammi, comunque entro  un
raggio massimo di 30 km prevalentemente nel territorio regionale. 
    2. La capacita' dei contenitori per lo stoccaggio  del  digestato
e' calcolata  in  rapporto  ai  quantitativi  di  materiali  trattati
all'impianto e non puo'  essere  inferiore  al  volume  di  digestato
prodotto in centocinquanta giorni. Il dispositivo di  stoccaggio  del
digestato prevede, altresi', un franco minimo di sicurezza di  almeno
cinquanta centimetri.  La  progettazione  deve  prevedere  tutti  gli
accorgimenti  necessari  per  limitare  al   massimo   le   emissioni
odorigene.