Art. 10 Cause di decadenza 1. Le cause di ineleggibilita' previste dall'art. 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati. 2. Le cause di incompatibilita' previste dall'art. 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3. 3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.