Art. 10 
 
                         Cause di decadenza 
 
    1. Le cause di  ineleggibilita'  previste  dall'art.  7,  qualora
sopravvengano alle elezioni, comportano  decadenza  dalla  carica  di
consigliere  regionale,  nel  caso  in  cui  l'ufficio,  la   carica,
l'impiego e la funzione siano stati accettati. 
    2. Le cause di incompatibilita' previste  dall'art.  8,  sia  che
esistano al momento della elezione sia  che  sopravvengano  ad  essa,
comportano  decadenza  dalla  carica  di  consigliere  regionale,  se
l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3. 
    3. Quando per un consigliere regionale sussista  o  si  verifichi
qualcuna delle cause di incompatibilita'  previste  dall'art.  8,  il
Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno,  provvede  alla
contestazione;  il  consigliere  ha  dieci  giorni   di   tempo   per
rispondere;  nei  dieci  giorni  successivi  il  Consiglio  regionale
delibera definitivamente e,  ove  ritenga  sussistente  la  causa  di
incompatibilita', chiede al consigliere di  rimuoverla  entro  cinque
giorni. Qualora il consigliere  non  vi  provveda,  il  Consiglio  lo
dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato  entro
cinque giorni.