Art. 11 
 
                      Indizione delle elezioni 
 
    1. Le elezioni del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della
Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono
indette con decreto del Presidente della Giunta  in  carica  e  hanno
luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei
casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di  quello
di cui all'art. 126, primo comma,  della  Costituzione,  le  elezioni
hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa. 
    2. Il decreto di  indizione  delle  elezioni  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione almeno sessanta giorni  prima  del
giorno delle elezioni. 
    3. Il decreto di indizione delle elezioni indica  il  numero  dei
seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale. 
    4. Il decreto e' comunicato immediatamente: 
      a) ai sindaci dei comuni della Regione, che  ne  danno  notizia
agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque
giorni prima della data stabilita per le elezioni; 
      b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione  sono  i
comuni capoluogo di provincia della Regione; 
      c) al presidente della  Corte  d'appello  del  capoluogo  della
Regione. 
    5. Successivamente all'indizione  delle  elezioni,  la  struttura
della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni  per
lo svolgimento delle operazioni elettorali.