Art. 11 Indizione delle elezioni 1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa. 2. Il decreto di indizione delle elezioni e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni. 3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale. 4. Il decreto e' comunicato immediatamente: a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni; b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione; c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione. 5. Successivamente all'indizione delle elezioni, la struttura della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.