Art. 12 
 
            Ufficio centrale circoscrizionale e regionale 
 
    1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio  centrale
regionale si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  8,  commi
primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n.  108
«Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto
normale».