Art. 13 Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni 1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. 2. Ciascuna lista e' contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. 3. E' definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in piu' circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo. 4. E' definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro. 5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo. 6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilita', se il numero dei candidati e' pari, ogni genere e' rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati e' dispari, ogni genere e' rappresentato in numero non superiore di una unita' rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere. 7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.