Art. 13 
 
           Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni 
 
    1.  In  ogni  circoscrizione  elettorale  sono  presentate  liste
provinciali concorrenti  di  candidati  alla  carica  di  consigliere
regionale. 
    2. Ciascuna lista e'  contrassegnata  da  un  proprio  simbolo  e
collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. 
    3. E' definito gruppo di liste l'insieme delle liste  provinciali
presentate in piu' circoscrizioni  elettorali  e  contrassegnate  dal
medesimo simbolo. 
    4. E' definita coalizione il  gruppo  di  liste  o  l'insieme  di
gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato  Presidente  della
Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non  siano  formate
almeno da un gruppo di liste presentate,  col  medesimo  simbolo,  in
almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non  possono  aderire  alle
coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni  inferiore
a quattro. 
    5. Le liste provinciali sono formate da un  numero  di  candidati
non  superiore  al  numero  dei   consiglieri   da   eleggere   nella
circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo. 
    6. In ogni lista provinciale, a pena  d'inammissibilita',  se  il
numero dei candidati e' pari, ogni genere e' rappresentato in  misura
eguale, se il  numero  dei  candidati  e'  dispari,  ogni  genere  e'
rappresentato  in  numero  non  superiore  di  una  unita'   rispetto
all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per
genere. 
    7. Le liste provinciali contrassegnate da  un  medesimo  simbolo,
presentate nelle circoscrizioni elettorali,  sono  collegate  con  il
medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.