Art. 14 
 
               Presentazione delle liste di candidati 
 
    1. Le liste dei  candidati  per  ogni  circoscrizione  elettorale
devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle  ore  8
del  trentesimo  giorno  alle  ore  12   del   ventinovesimo   giorno
antecedenti quello della votazione; a  tale  scopo,  per  il  periodo
suddetto, la cancelleria del  tribunale  rimane  aperta,  compresi  i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 
    2. Le liste sono presentate: 
      a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle
liste elettorali di  comuni  compresi  nelle  circoscrizioni  fino  a
100.000 abitanti; 
      b) da almeno 1.000 e da non piu'  di  1.500  elettori  iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; 
      c) da almeno 1.750 e da non piu'  di  2.500  elettori  iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; 
      d) da almeno 2.000 e da non piu'  di  3.000  elettori  iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu' di 1.000.000 di abitanti. 
    3. La firma degli elettori e' apposta su  un  modulo  recante  il
contrassegno di lista,  l'indicazione  del  candidato  Presidente  al
quale la lista e' collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di
nascita dei candidati, nonche' il nome,  cognome,  luogo  e  data  di
nascita del sottoscrittore e  deve  essere  autenticata  da  uno  dei
soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53  «Misure
urgenti  atte  a  garantire  maggiore  efficienza   al   procedimento
elettorale» e  successive  modificazioni.  Deve  essere  indicato  il
comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere  iscritto.  Sono
valide le firme che risultino autenticate a partire  dalla  data  del
decreto di indizione delle elezioni. 
    4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate: 
      a) le liste dei candidati  espressione  dei  gruppi  consiliari
presenti in Consiglio regionale; 
      b)  le  liste  dei   candidati   che   abbiano   ottenuto   una
dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari gia' presenti  in
Consiglio  regionale  al  momento  della  convocazione   dei   comizi
elettorali.  La  dichiarazione  di  collegamento  e'  conferita   dal
Presidente  del  gruppo  consiliare,  informata  la  Conferenza   dei
Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista  e  puo'  essere
effettuata anche a favore di lista  con  denominazione  e  simbologia
diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. 
    5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione  delle
liste, tutti i comuni devono assicurare agli  elettori  di  qualunque
comune la possibilita'  di  sottoscrivere  celermente  le  liste  dei
candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui  all'art.
15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedi' al venerdi', otto
ore il  sabato  e  la  domenica  svolgendo  tale  funzione  anche  in
proprieta' comunali diverse dalla residenza  municipale.  Le  ore  di
apertura sono ridotte della  meta'  nei  comuni  con  meno  di  3.000
abitanti.  Gli  orari  sono  resi  noti  al  pubblico  mediante  loro
esposizione chiaramente visibile anche nelle ore  di  chiusura  degli
uffici, nonche' attraverso gli organi di informazione. 
    6. Nessun elettore  puo'  sottoscrivere  piu'  di  una  lista  di
candidati;  lo  stesso  elettore  puo'  sottoscrivere  una  lista  di
candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata. 
    7.  I  candidati  sono  elencati  nella  lista  con   numerazione
progressiva. 
    8. E' consentito presentare la propria candidatura in un  massimo
di tre circoscrizioni elettorali purche'  sotto  lo  stesso  simbolo.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla  scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati,
invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale,  nelle
dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le
candidature eccedenti il limite di cui  sopra  partendo  dalla  lista
presentata per ultima, e le rinvia,  cosi'  modificate,  agli  Uffici
centrali circoscrizionali. 
    9. Alla lista dei candidati sono allegati: 
      a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei  comuni  ai
quali  appartengono   i   sottoscrittori   della   dichiarazione   di
presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle  liste
elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci  devono,  nel
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare
tali certificati; 
      b) la dichiarazione di accettazione della candidatura  di  ogni
candidato. La candidatura e' accettata con dichiarazione  firmata  ed
autenticata  a  norma  del  comma  3.  Per  i   cittadini   residenti
all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad  un
ufficio diplomatico o consolare.  La  dichiarazione  di  accettazione
della  candidatura  deve  contenere  l'esplicita  dichiarazione   del
candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art.
15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale»  e  successive
modificazioni. La dichiarazione  di  accettazione  e'  corredata  del
certificato di nascita  del  candidato  o  di  idonea  documentazione
sostitutiva; 
      c) il certificato di iscrizione di ogni candidato  nelle  liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; 
      d) un modello di contrassegno della lista, anche  figurato,  in
triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione  di  contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati  in  precedenza  o  con
quelli notoriamente usati  da  altri  partiti,  formazioni  e  gruppi
politici. Non e' ammessa in particolare la presentazione, da parte di
chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la  denominazione,  i
simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli,  che,  per  essere
usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e  dai
gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o  in
Parlamento europeo, possono  trarre  in  errore  l'elettore.  Non  e'
neppure  ammessa  la  presentazione  di   contrassegni   riproducenti
immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di
confondibilita' anche una sola delle seguenti condizioni: 
        1)  l'utilizzo  di  colori  ed  elementi  grafici,  i   quali
complessivamente risultino, nella posizione e nella  rappresentazione
grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo  i  due  simboli,  per
oltre il 25 per cento del totale; 
        2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi  costituenti
elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro  partito,
formazione politica o gruppo consiliare; 
        3) l'utilizzo  di  parole  che  siano  parte  fondamentale  e
caratterizzante della  denominazione  di  altro  partito,  formazione
politica o gruppo consiliare. 
    Le disposizioni di cui alla lettera  d)  non  si  applicano  alle
liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento
nazionale o nel  Parlamento  europeo.  E'  fatta  comunque  salva  la
possibilita'  per  le  liste  appartenenti  ad  una   coalizione   di
utilizzare nell'ambito del  proprio  contrassegno  il  simbolo  e  la
denominazione propri della coalizione e, viceversa,  la  possibilita'
per la  coalizione  di  utilizzare  nel  contrassegno  l'insieme  dei
contrassegni delle liste collegate. 
    10. La dichiarazione di presentazione della lista  dei  candidati
deve contenere: 
      a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica
di Presidente della Giunta regionale, con  indicazione  del  relativo
contrassegno, allegato in triplice  esemplare.  La  dichiarazione  di
collegamento e' accompagnata da una dichiarazione di accettazione del
collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a
norma del comma 3. In mancanza della  dichiarazione  di  collegamento
regolarmente accettata, la lista non puo' essere ammessa; 
      b) l'indicazione di due delegati autorizzati,  oltre  che  alla
presentazione della lista: 
        1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da  essi
autorizzate   con   dichiarazione   autenticata   dal    notaio,    i
rappresentanti della lista presso  ogni  seggio  e  presso  l'Ufficio
centrale circoscrizionale; 
        2) a dichiarare, ai fini di cui all'art. 15, comma 5, lettera
a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente  della
Giunta.