Art. 14 Presentazione delle liste di candidati 1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 2. Le liste sono presentate: a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. 3. La firma degli elettori e' apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista e' collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale» e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni. 4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate: a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale; b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari gia' presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento e' conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e puo' essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. 5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilita' di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'art. 15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedi' al venerdi', otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprieta' comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della meta' nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonche' attraverso gli organi di informazione. 6. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati; lo stesso elettore puo' sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata. 7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva. 8. E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purche' sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, cosi' modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali. 9. Alla lista dei candidati sono allegati: a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati; b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura e' accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale» e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione e' corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva; c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non e' ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilita' anche una sola delle seguenti condizioni: 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale; 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare; 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare. Le disposizioni di cui alla lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. E' fatta comunque salva la possibilita' per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilita' per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate. 10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere: a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento e' accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non puo' essere ammessa; b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista: 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale; 2) a dichiarare, ai fini di cui all'art. 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.