Art. 15 
 
      Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta 
 
    1. La candidatura alla  carica  di  Presidente  della  Giunta  e'
presentata presso la  cancelleria  della  Corte  d'appello,  entro  i
termini di cui all'art. 14, comma 1. 
    2. La candidatura di cui al comma 1 e' presentata da un numero di
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non
inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori e'
apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente
della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonche'
il nome, cognome, luogo e data  di  nascita  del  sottoscrittore;  la
firma degli elettori e' autenticata con le modalita' di cui  all'art.
14, comma 3. 
    3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le
disposizioni di cui all'art. 14, commi 5 e 6. 
    4. Alla candidatura sono allegati: 
      a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei  comuni  ai
quali  appartengono  i  sottoscrittori  della  candidatura,  che   ne
attestino l'iscrizione nelle liste  elettorali  di  un  comune  della
Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di  ventiquattro
ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati; 
      b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da  parte
del  candidato  Presidente.   La   candidatura   e'   accettata   con
dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'art. 14,  comma  3.
Per i cittadini residenti all'estero,  l'autenticazione  della  firma
deve essere richiesta ad  un  ufficio  diplomatico  o  consolare.  La
dichiarazione  di  accettazione  della  candidatura  deve   contenere
l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione e'
corredata del certificato  di  nascita  del  candidato  o  di  idonea
documentazione sostitutiva; 
      c) il certificato  di  iscrizione  del  candidato  nelle  liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; 
      d) un modello di contrassegno del  candidato  Presidente  della
Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice  esemplare,
che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.  Per  il
contrassegno si applica quanto disposto all'art. 14, comma 9, lettera
d). 
    5.  La  dichiarazione  di  presentazione  della   candidatura   a
Presidente della Giunta deve contenere: 
      a)  la  dichiarazione,   a   pena   di   inammissibilita',   di
collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate  in
non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere
indicati anche tutti i gruppi di  liste  con  cui  e'  effettuato  il
collegamento  con  il  candidato  Presidente.  La  dichiarazione   di
collegamento  e'   efficace   solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione sottoscritta  dai  delegati  alla  presentazione  delle
liste provinciali interessate e autenticata secondo  quanto  previsto
all'art. 14, comma 3; 
      b) l'indicazione di due delegati autorizzati,  oltre  che  alla
presentazione della candidatura, a  designare,  personalmente  o  per
mezzo di persone da essi autorizzate  con  dichiarazione  autenticata
dal notaio, i rappresentanti  del  candidato  presso  ogni  seggio  e
presso l'Ufficio centrale regionale. 
    6.  E'  esonerata  dagli  adempimenti  di  cui  al  comma  2   la
candidatura a Presidente della Giunta collegata  alle  liste  di  cui
all'art. 14, comma 4.