Art. 16 
 
Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione  delle
                        liste o di candidati 
 
    1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,  entro  ventiquattro  ore
dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste
dei candidati: 
      a) verifica se le liste  siano  state  presentate  in  termine,
siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito,  comprendano  un
numero di candidati inferiore al minimo prescritto  e  rispettino  la
disposizione di cui all'art. 13, comma  6;  dichiara  non  valide  le
liste che non corrispondano a queste condizioni e  riduce  al  limite
prescritto quelle contenenti  un  numero  di  candidati  superiore  a
quello dei  seggi  assegnati  alla  circoscrizione,  cancellando  gli
ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle  norme
di cui all'art. 14, comma 9, lettera d); 
      b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali
viene accertata la sussistenza di alcuna  delle  condizioni  previste
dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e  successive
modificazioni, o per i quali manca la prescritta  accettazione  o  la
stessa non e' completa a norma dell'art. 14, comma 9, lettera b); 
      c) cancella dalle liste i nomi dei candidati  che  non  abbiano
compiuto o che non compiano il diciottesimo anno  di  eta'  al  primo
giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato
il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di  un  qualsiasi
comune della Repubblica; 
      d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra  lista  gia'
presentata nella circoscrizione; 
      e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere
b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'art. 14,  comma  7,
dei candidati di ogni lista. 
    2. I delegati di  ciascuna  lista  possono  prendere  cognizione,
entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale
circoscrizionale e  delle  modificazioni  da  questo  apportate  alla
lista. 
    3.  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale   torna   a   radunarsi
l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle  liste
contestate o modificate ed  ammettere  nuovi  documenti  o  un  nuovo
contrassegno e deliberare seduta stante. 
    4.  Le  decisioni  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale  sono
comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. 
    5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i
delegati   di   lista   possono,   entro   ventiquattro   ore   dalla
comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. 
    6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a  pena
di    decadenza,    nella    cancelleria    dell'Ufficio     centrale
circoscrizionale. 
    7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo
di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso  con
le proprie deduzioni. 
    8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. 
    9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale  sono  comunicate
nelle  ventiquattro  ore  ai  ricorrenti  ed  agli  Uffici   centrali
circoscrizionali.