Art. 16 Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'art. 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'art. 14, comma 9, lettera d); b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'art. 14, comma 9, lettera b); c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di eta' al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'art. 14, comma 7, dei candidati di ogni lista. 2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. 3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. 4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. 5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. 6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. 7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni. 8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. 9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.