Art. 17 
 
Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della
                               Giunta 
 
    1. L'Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo
alla scadenza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle
candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale: 
      a) verifica se le candidature rispettino tutte le  disposizioni
di  cui  all'art.  15;  dichiara  non  valide  le   liste   che   non
corrispondano a queste condizioni;  ricusa  i  contrassegni  che  non
siano conformi alle norme di cui all'art. 14, comma 9, lettera d); 
      b) elimina i candidati a carico dei quali  viene  accertata  la
sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art.  15,  comma
1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per
i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e'  completa
a norma dell'art. 14, comma 9, lettera b); 
      c) cancella dalle liste i nomi dei candidati  che  non  abbiano
compiuto o che non compiano il diciottesimo anno  di  eta'  al  primo
giorno delle  elezioni  e  di  quelli  per  i  quali  non  sia  stato
presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di  un
qualsiasi comune della Repubblica; 
      d) elimina i candidati per i quali, in seguito  alle  decisioni
sull'ammissione delle liste, di cui all'art. 16, sia venuto  meno  il
collegamento minimo di cui all'art. 15, comma 5, lettera a). 
    2. I delegati di ciascun candidato possono  prendere  cognizione,
entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale
regionale. 
    3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle
ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati  ed  ammettere
nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. 
    4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono  comunicate,
nella stessa giornata, ai delegati dei candidati. 
    5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla  carica
di Presidente  della  Giunta  regionale,  i  delegati  dei  candidati
possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione,  ricorrere  allo
stesso Ufficio centrale regionale. 
    6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a  pena
di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. 
    7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. 
    8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale  sono  comunicate
nelle  ventiquattro  ore  ai  ricorrenti  ed  agli  Uffici   centrali
circoscrizionali.