Art. 17 Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta 1. L'Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale: a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all'art. 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'art. 14, comma 9, lettera d); b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'art. 14, comma 9, lettera b); c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di eta' al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'art. 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'art. 15, comma 5, lettera a). 2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale. 3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. 4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati. 5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale. 6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. 7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. 8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.