Art. 18 
 
Operazioni dell'Ufficio centrale  circoscrizionale  conseguenti  alle
decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature.  Manifesto
        con le liste die candidati e schede per la votazione 
 
    1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,  non  appena  scaduto  il
termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o,  nel  caso  in
cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16,  comma
5, e  17,  comma  5,  non  appena  ricevuta  la  comunicazione  della
decisione  dell'Ufficio  centrale  regionale,  compie   le   seguenti
operazioni: 
      a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito  alle
decisioni  dell'Ufficio  centrale  regionale,  sia  venuto  meno   il
collegamento di cui all'art. 15, comma 5, lettera a); 
      b) assegna un numero progressivo  a  ciascuna  coalizione  e  a
ciascuna  lista  ammessa,  mediante  sorteggio  da  effettuarsi  alla
presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 14, comma 10, lettera
b), appositamente convocati; 
      c) assegna un numero ai singoli candidati  di  ciascuna  lista,
secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 
      d) comunica ai delegati di lista le  definitive  determinazioni
adottate; 
      e)  procede,  per  mezzo  della  Prefettura,  alla  stampa  del
manifesto con le liste dei  candidati  ed  i  relativi  contrassegni,
secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed  all'invio  di  esso  ai
sindaci dei comuni della provincia, i quali  ne  curano  l'affissione
all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici  entro  il  quindicesimo
giorno antecedente quello della votazione; 
      f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive
con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i
contrassegni  saranno  riportati  secondo  l'ordine   risultato   dal
sorteggio. 
    2. Le schede sono realizzate in conformita' all'art. 20.