Art. 2 Composizione del Consiglio regionale 1. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato dalla popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto. 2. La popolazione residente della Regione del Veneto e' determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale. 3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.