Art. 2 
 
                Composizione del Consiglio regionale 
 
    1. Il numero  dei  consiglieri  regionali  e'  determinato  dalla
popolazione  residente  nella  Regione,  nella  misura  di  uno  ogni
centomila  con  esclusione  della  parte  frazionaria  del  quoziente
ottenuto. 
    2.  La  popolazione  residente  della  Regione  del   Veneto   e'
determinata in base ai  risultati  ufficiali  dell'ultimo  censimento
generale. 
    3. Fanno inoltre parte  del  Consiglio  regionale  il  Presidente
della Giunta regionale e il candidato alla carica di  Presidente  che
ha conseguito un numero di voti  validi  immediatamente  inferiore  a
quello del candidato proclamato eletto Presidente.