Art. 20 Scheda elettorale e modalita' di votazione 1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge. 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo e' riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonche' il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo. 3. In caso di collegamento di piu' liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che puo' essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo piu' ampio rettangolo di cui al comma 2. 4. La collocazione progressiva dei piu' ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate e' definita mediante i sorteggi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b). 5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e puo' esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto. 6. L'elettore puo' alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato. 7. L'elettore puo' anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato e' collegato. 8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.