Art. 20 
 
             Scheda elettorale e modalita' di votazione 
 
    1. La votazione per l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  per
l'elezione del Presidente della Giunta avviene  su  un'unica  scheda,
realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente
legge. 
    2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il  contrassegno
di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima  linea,  da
una riga riservata  all'eventuale  indicazione  di  preferenza.  Alla
destra di  tale  rettangolo  e'  riportato  il  nome  e  cognome  del
candidato  alla  carica  di  Presidente   della   Giunta   collegato,
affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo
nonche' il nome e cognome del candidato  alla  carica  di  Presidente
della Giunta e il  relativo  contrassegno  sono  contenuti  entro  un
secondo piu' ampio rettangolo. 
    3. In caso di collegamento  di  piu'  liste  provinciali  con  il
medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome  e
cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che puo'
essere costituito anche dall'insieme  dei  contrassegni  delle  liste
collegate, sono posti al centro del secondo piu' ampio rettangolo  di
cui al comma 2. 
    4. La collocazione progressiva dei piu'  ampi  rettangoli  e,  al
loro  interno,  dei  rettangoli  relativi  alle  liste  collegate  e'
definita mediante i sorteggi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b). 
    5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali
tracciando un segno sul relativo contrassegno  e  puo'  esprimere  un
solo voto di preferenza  scrivendo  il  cognome,  ovvero  il  nome  e
cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore
esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica  di  Presidente
della Giunta tracciando un segno sul  contrassegno  o  sul  nome  del
candidato Presidente collegato alla lista per  la  quale  esprime  il
voto. 
    6. L'elettore puo' alternativamente esprimere il proprio voto per
un candidato alla carica di Presidente  della  Giunta  non  collegato
alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno  o
sul nome del candidato. 
    7. L'elettore puo'  anche  esprimere  soltanto  il  voto  per  il
candidato  Presidente  della  Giunta,  senza  alcun  voto  di  lista,
tracciando un  segno  sul  contrassegno  o  sul  nome  del  candidato
prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso  anche
a favore della coalizione a cui il  candidato  Presidente  votato  e'
collegato. 
    8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una  lista
provinciale il voto si intende validamente espresso  anche  a  favore
del candidato Presidente collegato alla lista.