Art. 21 
 
                       Clausola di sbarramento 
 
    1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che
abbiano ottenuto meno del  cinque  per  cento  del  totale  dei  voti
validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha
ottenuto piu' del tre per cento del totale dei voti validi espressi a
favore delle liste.