Art. 22 
 
Operazioni  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale  e  dell'Ufficio
                         centrale regionale 
 
    1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,  entro  ventiquattro  ore
dal ricevimento degli atti delle  sezioni  elettorali,  procede  alle
seguenti operazioni: 
      a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni; 
      b)  procede,  per  ogni  sezione,  al  riesame   delle   schede
contenenti  voti  contestati  e  provvisoriamente  non  assegnati  e,
tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i
reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto  del  verbale
concernente tali operazioni deve essere rimesso alla  segreteria  del
comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate
lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi  dell'art.
15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968,  n.  108,  a
richiesta  del  presidente  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale,
aggrega, ai fini delle  operazioni  di  cui  alla  presente  lettera,
all'ufficio stesso altri magistrati, nel  numero  necessario  per  il
piu' sollecito espletamento delle operazioni. 
    2. Ultimato  il  riesame,  il  presidente  dell'Ufficio  centrale
circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede  riesaminate,
assegnate e non assegnate,  in  un  unico  plico  che,  suggellato  e
firmato  dai  componenti  dell'Ufficio   medesimo,   viene   allegato
all'esemplare del verbale di cui al comma 8. 
    3.  Compiute   le   suddette   operazioni,   l'Ufficio   centrale
circoscrizionale: 
      a) determina la cifra elettorale circoscrizionale  di  ciascuna
coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni e' data dalla  somma
dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione,
dalle liste di ciascuna  coalizione,  piu'  i  voti  espressi,  senza
indicazione di un voto di  lista,  per  il  candidato  Presidente  di
ciascuna coalizione; 
      b) determina la cifra elettorale circoscrizionale  di  ciascuna
lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista
provinciale e' data dalla somma dei voti di  lista  validi,  compresi
quelli assegnati ai sensi  del  comma  1,  lettera  b),  ottenuti  da
ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale; 
      c) determina la cifra individuale  dei  candidati  di  ciascuna
lista provinciale. La cifra individuale di  ogni  candidato  e'  data
dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli  assegnati
ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni della circoscrizione elettorale; 
      d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista,  a
seconda delle  rispettive  cifre  individuali.  A  parita'  di  cifre
individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista; 
      e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale  regionale  il
risultato di tutte le operazioni compiute. 
    4. L'Ufficio centrale regionale,  ricevute  le  comunicazioni  da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 
      a)  determina  la  cifra  elettorale  regionale  attribuita   a
ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad
essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a); 
      b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni  che  non
abbiano  raggiunto  il  numero  di  voti  di  cui  all'art.   21   e,
conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate; 
      c) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra
elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio  centrale  regionale
proclama quindi eletto alla carica di Presidente della  Giunta  ed  a
consigliere regionale il candidato di tale coalizione; 
      d) stabilisce quale  coalizione  regionale  abbia  ottenuto  la
seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere  regionale  il
candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione; 
      e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di
liste provinciali,  sommando  le  cifre  elettorali  circoscrizionali
attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi  del  comma
3, lettera b); 
      f) divide la cifra elettorale regionale attribuita  a  ciascuna
coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente  per
1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in  ordine  decrescente  dei
quozienti cosi' ottenuti; 
      g) sceglie, tra i quozienti di cui  alla  lettera  f),  i  piu'
alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare,  e  determina
in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale; 
      h) alla coalizione regionale collegata al candidato  proclamato
eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il  60
per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, con arrotondamento  della  cifra  decimale  all'intero  piu'
vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei  voti
validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il  57,5  per  cento
dei seggi, con arrotondamento della cifra  decimale  all'intero  piu'
vicino, nel caso in cui la coalizione abbia  ottenuto  un  numero  di
voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei
voti validi; spetta il 55 per cento  dei  seggi,  con  arrotondamento
della cifra decimale all'intero piu'  vicino,  nel  caso  in  cui  la
coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento
dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano gia'  stati
raggiunti o superati con le operazioni di cui  alla  lettera  g);  in
caso contrario,  attribuisce  alla  coalizione  il  numero  di  seggi
previsti; procede poi, con le stesse modalita' previste alle  lettere
f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni
ammesse; 
      i) procede  alla  ripartizione  dei  seggi  assegnati  ad  ogni
coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A
tal  fine   calcola   la   cifra   elettorale   regionale   riportata
complessivamente  dai  gruppi  di   liste   collegati   in   ciascuna
coalizione, sommando le  rispettive  cifre  elettorali  di  cui  alla
lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla
coalizione stessa aumentato  di  una  unita'.  La  parte  intera  del
risultato della divisione  costituisce  il  quoziente  elettorale  di
ciascuna coalizione. Divide poi  la  cifra  elettorale  regionale  di
ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente  elettorale  della
rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il  numero
di seggi corrispondente alla  parte  intera  del  risultato  di  tale
divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono
assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra  assoluta;
sono a tale scopo  presi  in  considerazione,  e  quindi  considerati
resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di  liste  che  non  abbiano
conseguito seggi a quoziente intero. 
    5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale: 
      a) divide il totale dei  voti  validi  espressi  a  favore  dei
gruppi di liste ammesse al riparto  in  ogni  circoscrizione  per  il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa,  aumentato  di
una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce
il quoziente elettorale circoscrizionale; 
      b)  per  ogni  circoscrizione,  divide  la   cifra   elettorale
circoscrizionale di ogni lista provinciale  ammessa  al  riparto  dei
seggi per il quoziente elettorale  circoscrizionale,  ed  assegna  ad
ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente  alla  parte
intera del risultato di tale  divisione.  I  seggi  che  restano  non
attribuiti costituiscono seggi residui, da  assegnarsi  a  norma  del
comma 6, lettera b); 
      c) determina la cifra elettorale residuale  di  ciascuna  lista
provinciale. La cifra elettorale residuale di una  lista  provinciale
e' uguale alla differenza tra il totale dei  voti  validi  attribuiti
alla  lista  nella  circoscrizione  ed  il  prodotto  del   quoziente
elettorale circoscrizionale per il numero  di  seggi  assegnati  alla
stessa lista ai sensi delle lettere a)  e  b).  Sono  da  considerare
cifra  elettorale  residuale  di  una  lista  anche  i  voti   validi
attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai  sensi  delle
lettere a) e b). 
    6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5,  l'Ufficio  centrale
regionale: 
      a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il  numero  di  seggi
assegnati a quoziente intero alle  liste  provinciali  ai  sensi  del
comma 5, lettere a) e b). Se tale  numero  supera  quello  dei  seggi
spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera  i),
toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti  sono  sottratti  alle
liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati  piu'
seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei  seggi  assegnati
ad ognuna. In caso di parita' di seggi assegnati, la sottrazione e' a
carico della  lista  che  ha  riportato  un  numero  di  voti  validi
inferiore in cifra assoluta. I seggi cosi' recuperati sono  assegnati
come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b); 
      b) dispone in un'unica  graduatoria  regionale  decrescente  le
cifre  elettorali  residuali  di  cui  al  comma  5,  lettera  c),  e
ripartisce  tra  le   liste   provinciali   i   seggi   residui,   in
corrispondenza alle maggiori cifre  elettorali  residuali,  entro  il
numero  dei  seggi  attribuiti  ad  ogni   circoscrizione,   fino   a
raggiungere per ciascun gruppo il  numero  di  seggi  assegnatigli  a
norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene
condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto
dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a  seguito
delle  predette  operazioni  non  vengano  ripartiti  tutti  i  seggi
spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono  ripartiti,
entro il numero  dei  seggi  attribuiti  ad  ogni  circoscrizione,  a
partire dalle liste provinciali del gruppo che  abbiano  ottenuto  il
minor numero di voti validi in cifra assoluta e  proseguendo  secondo
la graduatoria crescente del numero dei voti validi  riportati  dalle
altre liste provinciali del gruppo. 
    7. Successivamente, l'Ufficio  centrale  regionale  determina  il
numero dei seggi spettanti  definitivamente  ad  ognuna  delle  liste
provinciali, sommando per ciascuna i seggi gia' assegnati a norma del
comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma  6,
lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio  proclama  eletti  alla
carica  di  consigliere  i  candidati  di  ogni   lista   provinciale
corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria  stabilita
a norma del comma 3, lettera d). 
    8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale  circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.  Uno  degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi,  e  tutti  i  verbali
delle sezioni, con i relativi atti  e  documenti  ad  essi  allegati,
devono essere inviati subito  dal  presidente  dell'Ufficio  centrale
circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale,  la
quale  rilascia  ricevuta.  Il  secondo  esemplare  del  verbale   e'
depositato nella cancelleria del tribunale. 
    9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale  regionale  viene
redatto,  in  duplice  esemplare,  il  processo  verbale.  Uno  degli
esemplari del verbale e' consegnato alla presidenza  provvisoria  del
Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio  stesso,  che
ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella  cancelleria  della
Corte di appello.