Art. 22 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni. 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8. 3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, piu' i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione; b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale e' data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale; c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale; d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista; e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute. 4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a); b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'art. 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate; c) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione; d) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione; e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b); f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti cosi' ottenuti; g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i piu' alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale; h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero piu' vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero piu' vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero piu' vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano gia' stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalita' previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse; i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero. 5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale: a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale; b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b); c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale e' uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b). 6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale: a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati piu' seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parita' di seggi assegnati, la sottrazione e' a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi cosi' recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b); b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo. 7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi gia' assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d). 8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del tribunale. 9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale e' consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di appello.