Art. 23 
 
                            Surrogazioni 
 
    1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi  causa,  anche  se
sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella  stessa  lista  e
circoscrizione elettorale, segue immediatamente l'ultimo eletto. 
    2. Se i candidati della stessa lista nella stessa  circoscrizione
elettorale sono esauriti, il seggio e' assegnato al candidato di  una
lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione,  secondo  l'ordine
delle cifre elettorali residuali di cui all'art. 22, comma 6, lettera
b) e gli ulteriori criteri ivi previsti. 
    3. Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente
della  Giunta,  la  cui  coalizione  ha  ottenuto  la  seconda  cifra
elettorale,  rimanga  vacante  si  procede  alla   sua   surrogazione
scegliendo dalla graduatoria di cui all'art. 22, comma 6, lettera b),
la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste  della
sua coalizione.