Art. 24 
 
                              Supplenza 
 
    1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi
dell'art. 15, comma 4-bis,  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  e
successive  modificazioni,  il   Consiglio   nella   prima   adunanza
successiva alla notificazione del  provvedimento  di  sospensione,  e
comunque  non  oltre  trenta  giorni  dalla  predetta  notificazione,
procede alla temporanea  sostituzione,  affidando  la  supplenza  per
l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato  della  stessa
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero  di  voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.  Qualora
sopravvenga la decadenza si  fa  luogo  alla  surrogazione  ai  sensi
dell'art. 23.