Art. 24 Supplenza 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'art. 23.