Art. 25 
 
                       Convalida degli eletti 
 
    1. Al Consiglio regionale e' riservata la convalida dell'elezione
dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. 
    2. Nessuna elezione  puo'  essere  convalidata  prima  che  siano
trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. 
    3. In sede di  convalida  il  Consiglio  regionale,  su  proposta
dell'Ufficio di presidenza, esamina la  condizione  degli  eletti  e,
quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste agli
articoli  6  e  7,  deve  annullare  la  elezione  provvedendo   alla
sostituzione con chi ne ha diritto. 
    4.  La  deliberazione  deve  essere,   nel   giorno   successivo,
depositata   nella   segreteria   del   Consiglio   per   l'immediata
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  e  per  la
notificazione, entro cinque giorni, a  coloro  la  cui  elezione  sia
stata annullata. 
    5. Il Consiglio regionale non puo' annullare l'elezione per  vizi
delle operazioni elettorali.