Art. 26 Ricorsi 1. Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 «Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo» e successive modificazioni. 2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione. 3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla giurisdizione ordinaria, e' competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.