Art. 26 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e  decadenza  e  per
quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme  di
cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge  23  dicembre  1966,  n.
1147   «Modificazioni   alle   norme   sul   contenzioso   elettorale
amministrativo» e successive modificazioni. 
    2. Le azioni popolari e le  impugnative  previste  per  qualsiasi
elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi
elettore della Regione. 
    3. Per  tutte  le  questioni  e  le  controversie  deferite  alla
giurisdizione  ordinaria,  e'  competente,  in  prima   istanza,   il
tribunale del capoluogo della Regione.