Art. 27 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. In sede di prima applicazione, il numero  dei  consiglieri  di
cui all'art. 2, comma 1, e' determinato nel numero di quarantanove. 
    2. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3,  si  applicano
con riferimento ai mandati successivi alle elezioni  effettuate  dopo
la data di entrata in vigore della presente legge. 
    3. Relativamente alla legislatura in corso all'entrata in  vigore
della presente legge, le disposizioni di cui all'art.  10,  comma  2,
non si applicano all'incompatibilita' con la  carica  di  consigliere
provinciale e comunale.