Art. 28 
 
                            Norme finali 
 
    1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo
all'entrata in vigore della legge regionale statutaria  approvata  in
prima votazione il 18 ottobre 2011. 
    2. Gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza  della
Regione possono essere svolti anche mediante forme di  collaborazione
con i competenti organi dello Stato. 
    3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti  in
materia. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione veneta. 
      Venezia, 16 gennaio 2012 
 
                                Zaia 
 
(Omissis)