Art. 28 Norme finali 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011. 2. Gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato. 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 16 gennaio 2012 Zaia (Omissis)