Art. 3 
 
                          Durata in carica 
 
    1. La durata in carica  del  Consiglio  e  del  Presidente  della
Giunta regionale e' stabilita con legge della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 122, primo comma,  della  Costituzione,  salvo  i  casi  di
cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni. 
    2. I consiglieri e il Presidente della Giunta  regionale  entrano
in carica all'atto della proclamazione.