Art. 4 Circoscrizioni elettorali 1. Il territorio regionale e' ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. 2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, e' effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, come definita dall'art. 2, comma 2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. 3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalita' di cui all'art. 22, comma 4, lettere c) e d).