Art. 4 
 
                      Circoscrizioni elettorali 
 
    1.  Il  territorio  regionale  e'  ripartito  in   circoscrizioni
elettorali corrispondenti alle province di Belluno,  Padova,  Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. 
    2. La ripartizione dei seggi tra  le  circoscrizioni,  una  volta
determinato il numero dei  consiglieri  regionali  sulla  base  delle
prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, e' effettuata  dividendo  la
popolazione residente della Regione, come definita dall'art. 2, comma
2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale  ed  assegnando  i
seggi in proporzione alla popolazione di  ogni  circoscrizione  sulla
base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. 
    3. Il seggio del  candidato  Presidente  della  Giunta  regionale
eletto e quello spettante al  candidato  alla  carica  di  Presidente
della Giunta regionale che ha conseguito un  numero  di  voti  validi
immediatamente inferiore a quello  del  candidato  proclamato  eletto
Presidente sono attribuiti con le modalita' di cui all'art. 22, comma
4, lettere c) e d).