Art. 5 
 
                          Elettorato attivo 
 
    1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste  elettorali  di
uno dei comuni della Regione, compilate a  termini  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223  «Approvazione  del
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per la tenuta e la revisione delle  liste  elettorali»  e  successive
modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di  eta'
entro il primo giorno delle elezioni.