Art. 5 Elettorato attivo 1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno delle elezioni.