Art. 6 
 
                         Elettorato passivo 
 
    1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a  Presidente  della
Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei  comuni
della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno  di  eta'
entro il primo giorno delle elezioni. 
    2. Non puo' essere  immediatamente  ricandidato  alla  carica  di
Presidente della Giunta chi ha gia' ricoperto ininterrottamente  tale
carica per due mandati consecutivi. 
    3.  Non  possono  essere  immediatamente   rinominati   assessori
regionali  coloro  che  hanno  rivestito  ininterrottamente  per  due
mandati consecutivi la carica di componente della Giunta. 
    4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei  mandati
di cui ai commi 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei  mesi
e un giorno.