Art. 6 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno delle elezioni. 2. Non puo' essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha gia' ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. 3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta. 4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.