Art. 7 Cause di ineleggibilita' 1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita', non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale: a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonche' coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato; b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione; c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione; d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione; e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione; g) i dipendenti della Regione; h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario della Regione; i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione; l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione; m) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende unita' locali socio-sanitarie ed ospedaliere. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, le cause di ineleggibilita' previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 3. Le cause di ineleggibilita' previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 4. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.