Art. 7 
 
                      Cause di ineleggibilita' 
 
    1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia  di
incandidabilita', non sono eleggibili a Presidente della Giunta  e  a
consigliere regionale: 
      a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri,
il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i
suoi vicedirettori, i direttori generali  delle  agenzie  statali,  i
capi degli uffici di diretta  collaborazione  dei  ministri,  nonche'
coloro che ricoprono incarichi di  direzione  di  uffici  di  livello
dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato; 
      b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari
di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel  territorio
della Regione; 
      c) gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli  ufficiali
superiori delle Forze armate  dello  Stato  che  esercitano  le  loro
funzioni nel territorio della Regione; 
      d)  gli  ecclesiastici  ed  i  ministri  di  culto,  che  hanno
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le
veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione; 
      e) i titolari di organi individuali ed i componenti  di  organi
collegiali  che  esercitano   poteri   di   controllo   istituzionale
sull'amministrazione della Regione, nonche' i dipendenti che dirigono
o coordinano i rispettivi uffici; 
      f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici
di pace,  che  esercitano  le  loro  funzioni  nel  territorio  della
Regione; 
      g) i dipendenti della Regione; 
      h) i legali rappresentanti ed i dirigenti  delle  societa'  per
azioni con capitale maggioritario della Regione; 
      i)  gli  amministratori  ed  i  dipendenti  con   funzioni   di
rappresentanza o con poteri di  organizzazione  o  coordinamento  del
personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione; 
      l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica  in  altra
Regione; 
      m) il direttore generale ed i direttori apicali  delle  aziende
unita' locali socio-sanitarie ed ospedaliere. 
    2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3,  comma  9,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  «Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992,  n.  421»  e  successive  modificazioni,  le  cause  di
ineleggibilita' previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato  cessa  dalle
funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca  dell'incarico  o  del
comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato  per
la presentazione delle candidature. 
    3. Le cause di ineleggibilita' previste alla lettera l) del comma
1 non hanno effetto se  gli  interessati  cessano  dalla  carica  per
dimissioni non oltre il giorno fissato  per  la  presentazione  delle
candidature. 
    4.  La  pubblica  amministrazione  e'  tenuta   ad   adottare   i
provvedimenti di cui ai  commi  2  e  3  entro  cinque  giorni  dalla
richiesta.  Ove  l'amministrazione  non  provveda,  la   domanda   di
dimissioni o  aspettativa  accompagnata  dalla  effettiva  cessazione
delle  funzioni  ha  effetto  dal  quinto  giorno   successivo   alla
presentazione. 
    5. La cessazione delle funzioni importa la  effettiva  astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.