Art. 9 Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali 1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per i consiglieri regionali.