Art. 9 
 
     Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali 
 
    1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori  dei
componenti  del  Consiglio  regionale,  per  la  nomina   e   durante
l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei  requisiti  per
essere  candidati  al  Consiglio  regionale  e  non   versare   nelle
situazioni di ineleggibilita' e di incompatibilita'  previste  per  i
consiglieri regionali.