Art. 2 Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione e ricostruzione. 1. Per favorire azioni di riqualificazione urbana, al fine di migliorare la qualita' del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti e secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4. 2. Il tecnico abilitato, all'atto della presentazione dell'istanza, deve attestare la volumetria esistente mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico; per volumetria e superficie complessiva si intendono quelle calcolate secondo i criteri ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune. 3. Per volumetrie legittimamente esistenti si intendono quelle esistenti legittime o legittimate attraverso procedure di sanatoria, rilascio di condono edilizio, ovvero oggetto delle procedure di cui all'art. 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)» e ss.mm.ii., quali risultanti da perizia asseverata da un tecnico abilitato. 4. Ai fini della presente legge si intendono per «edifici esistenti» quelli che tali erano alla data di pubblicazione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70. Per i comuni inclusi nel cratere sismico di cui al decreto del commissariato delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni sono considerati esistenti gli edifici che tali risultavano alla data del 6 aprile 2009, purche' sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge. 5. Gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densita' edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale n. 1444/1968. Gli interventi di ricostruzione con premialita' che superino il 20 per cento del volume sugli edifici residenziali ed il 10 per cento di superficie per gli immobili ad uso non residenziale devono rispettare le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. 6. Per standard si intendono quelli minimi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 1444/68. 7. Il costo di acquisizione di altre aree equivalenti nelle immediate vicinanze per la monetizzazione delle superfici di cui al comma 5 in luogo della cessione o uso pubblico, sara' determinato ponendo a riferimento i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio o, in assenza, attraverso individuazione del prezzo di mercato. 8. Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, e di quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono in ogni caso esclusi: a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o in totale difformita' o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria; b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate «A», ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali; c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali; d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di in edificabilita' assoluta dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosita' geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento; e) i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 9. Le differenti misure incentivanti disciplinate dalla presente legge possono essere oggetto di istanza contestuale a condizione che non vengano superati i singoli parametri di incentivo cosi' come determinati, sulla base delle distinte destinazioni edilizie esistenti, dagli articoli 3 e 4. 10. Le misure premiali comunque non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della legge regionale 16/2009. 11. In caso di edifici ad usi promiscui, le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto dal comma 14, dell'art. 5 del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011. 12. All'interno dei piani attuativi e strumenti similari di cui all'art. 26 della legge regionale n. 18/83, l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 1444/68, nonche' delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/68. Devono essere inoltre rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G. le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.