Art. 2 
Disposizioni  comuni  agli  interventi  di  riqualificazione   urbana
  realizzati  attraverso  la  ristrutturazione,  l'ampliamento  e  la
  demolizione e ricostruzione. 
    1. Per favorire azioni di riqualificazione  urbana,  al  fine  di
migliorare  la  qualita'  del  patrimonio  edilizio  esistente,  sono
ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di  demolizione
e/o ricostruzione con realizzazione, quale  misura  premiale,  di  un
aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla
data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti e  secondo
i criteri di cui agli articoli 3 e 4. 
    2.   Il   tecnico   abilitato,   all'atto   della   presentazione
dell'istanza, deve attestare la volumetria esistente mediante  idonea
e  completa  documentazione  di  tipo  grafico  e  fotografico;   per
volumetria e superficie complessiva  si  intendono  quelle  calcolate
secondo i criteri ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico
generale vigente nel Comune. 
    3. Per volumetrie legittimamente esistenti  si  intendono  quelle
esistenti legittime o legittimate attraverso procedure di  sanatoria,
rilascio di condono edilizio, ovvero oggetto delle procedure  di  cui
all'art. 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e  pluriennale
2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)» e
ss.mm.ii., quali risultanti  da  perizia  asseverata  da  un  tecnico
abilitato. 
    4. Ai  fini  della  presente  legge  si  intendono  per  «edifici
esistenti» quelli che tali  erano  alla  data  di  pubblicazione  del
decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70. Per i comuni inclusi nel  cratere
sismico di cui al decreto del commissariato  delegato  n.  3  del  16
aprile 2009 e successive modifiche e  integrazioni  sono  considerati
esistenti gli edifici che tali risultavano alla  data  del  6  aprile
2009, purche' sussistano le condizioni di  cui  all'art.  1  comma  2
della presente legge. 
    5. Gli interventi di  cui  al  comma  1,  anche  in  deroga  agli
strumenti  urbanistici  vigenti,  sono  soggetti  esclusivamente   al
rispetto della densita' edilizia e dei  parametri  di  altezza  e  di
distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del  decreto  ministeriale
n.  1444/1968  per  le  singole  zone  territoriali  omogenee,   come
individuate  dall'art.  2  dello  stesso  decreto   ministeriale   n.
1444/1968.  Gli  interventi  di  ricostruzione  con  premialita'  che
superino il 20 per cento del volume sugli edifici residenziali ed  il
10 per cento di superficie per gli immobili ad uso  non  residenziale
devono rispettare le altezze massime e le  distanze  minime  previste
dagli strumenti urbanistici generali vigenti. 
    6. Per standard si intendono quelli minimi previsti  dall'art.  3
del decreto ministeriale 1444/68. 
    7. Il costo di  acquisizione  di  altre  aree  equivalenti  nelle
immediate vicinanze per la monetizzazione delle superfici di  cui  al
comma 5 in luogo della cessione o  uso  pubblico,  sara'  determinato
ponendo  a  riferimento  i  valori  dell'Osservatorio   del   Mercato
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio  o,  in  assenza,  attraverso
individuazione del prezzo di mercato. 
    8. Fermo  restando  il  rispetto  delle  norme  antisismiche,  di
sicurezza, antincendio,  igienico-sanitarie,  e  di  quelle  relative
all'efficienza    energetica,    alla    tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema, sono in ogni caso esclusi: 
    a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o
in totale difformita'  o  con  variazioni  essenziali  rispetto  allo
stesso, ad esclusione di quelli per i quali  siano  stati  rilasciati
titoli in sanatoria; 
    b)  gli  edifici  collocati  all'interno   dei   centri   storici
individuati come zone  territoriali  omogenee  classificate  «A»,  ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,  n.  1444,  o  ad  esse
assimilabili, come definite dagli strumenti  urbanistici  generali  o
dagli atti di governo del territorio comunali; 
    c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti  di  valore  storico,
culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore
architettonico, tipologico e culturale  dagli  atti  di  governo  del
territorio o dagli strumenti urbanistici generali; 
    d)  gli  edifici  situati  in  aree  soggette  a  vincoli  di  in
edificabilita' assoluta dagli atti di pianificazione  territoriale  o
comunque ricadenti in aree a pericolosita' geologica o  idraulica  in
cui i piani  di  bacino  e  i  piani  di  assetto  idrogeologico  non
ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento; 
    e) i beni individuati ai sensi  degli  articoli  136  e  142  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
    f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse  storico  ai
sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    9. Le differenti misure incentivanti disciplinate dalla  presente
legge possono essere oggetto di istanza contestuale a condizione  che
non vengano superati i singoli  parametri  di  incentivo  cosi'  come
determinati,  sulla  base  delle   distinte   destinazioni   edilizie
esistenti, dagli articoli 3 e 4. 
    10. Le misure premiali comunque non possono essere cumulate  agli
incentivi riconosciuti in applicazione della legge regionale 16/2009. 
    11. In caso di edifici ad  usi  promiscui,  le  volumetrie  e  le
superfici  di  riferimento  sono  calcolate,  rispettivamente,  sulle
distinte  tipologie  edificabili   e   pertinenziali   esistenti   ed
asseverate dal tecnico  abilitato  in  sede  di  presentazione  della
documentazione relativa al titolo abilitativo previsto dal comma  14,
dell'art. 5 del decreto-legge  70/2011,  convertito  dalla  legge  n.
106/2011. 
    12. All'interno dei piani attuativi e strumenti similari  di  cui
all'art. 26 della legge  regionale  n.  18/83,  l'applicazione  delle
disposizioni previste dalla presente legge implica il rispetto  degli
standard  minimi  previsti  dall'art.  3  del  decreto   ministeriale
1444/68, nonche' delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 1444/68. Devono  essere  inoltre  rispettate  le
previsioni per le urbanizzazioni primarie  e  secondarie  individuate
negli elaborati del P.R.G. le volumetrie aggiuntive, realizzate nella
misura consentita dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  quindi,  non
possono occupare le aree a tale funzioni destinate.