Art. 5 
 
     Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso 
 
    1. Ai sensi della lettera a), del  comma  13,  dell'art.  5,  del
decreto-legge 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
106/2011 le  modifiche  di  destinazioni  di  uso,  realizzate  anche
attraverso interventi di cui agli articoli 3 e  4,  sono  ammissibili
purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o
complementari. 
    2. Ferma la possibilita'  di  modificare  la  destinazione  d'uso
degli edifici esistenti  all'interno  delle  categorie  gia'  ammesse
nella zona dagli strumenti urbanistici, sono  comunque  consentiti  i
cambi di destinazione verso quelle destinazioni gia'  presenti,  alla
data di entrata in vigore della presente legge, nell'edificio o negli
edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneita'  col  contesto,
avuto riguardo alle funzioni  esistenti  nell'intorno  dell'ambito  o
dell'edificio d'intervento.  Il  cambio  di  destinazione  d'uso,  in
questo caso, deve essere funzionale alla finalita'  di  riconnettere,
razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio. 
    3. Nel caso in cui gli immobili siano inseriti in zone di  P.R.G.
che concorrono alla determinazione della dotazione complessiva  degli
standard  di  piano,  presupposto  essenziale  per   il   cambio   di
destinazione d'uso e' in ogni caso  il  rispetto  dei  limiti  minimi
inderogabili  stabiliti  dall'art.   3   del   decreto   ministeriale
1444/1968, ovvero la relativa monetizzazione con i criteri  stabiliti
al comma 2 dell'art. 3. 
    4. La complementarieta' delle destinazioni, che include anche  le
strutture  accessorie  e',  invece,  valutata  in  riferimento   alla
coesistenza  di  diverse  destinazioni  d'uso  tra  loro  compatibili
secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero  caratterizzate  da  un
rapporto di integrazione e completamento delle diverse  funzioni  fra
loro. 
    5.  Salva  la  possibilita'  delle  Amministrazioni  comunali  di
individuare ulteriori casi, sussiste complementarieta' reciproca  tra
le seguenti destinazioni: 
    a)   destinazioni   residenziali   integrabili:   con    esercizi
commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di servizio
alla persona; 
    b) destinazioni produttive, industriali o artigianali integrabili
con: direzionale e servizi;  commerciali  di  vicinato,  ricettivita'
alberghiera ed extra-alberghiera, cultura e comunicazione; 
    c)    destinazioni    turistico-ricettive,    integrabili    con:
ricettivita' alberghiera ed extra alberghiera,  residenze  o  alloggi
turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale,  residenze  per
il personale addetto; 
    d)  destinazioni  direzionali   integrabili   con:   artigianato,
commerciale nella forma di esercizio di vicinato; 
    e) destinazioni agricole integrabili con: attivita' agrituristica
in ogni forma, somministrazione alimenti e bevande. 
    6. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse  dagli  esercizi
di vicinato, restano fermi i parametri  urbanistici  stabiliti  dalla
legge regionale 16 luglio 2008, n. 11  «Nuove  norme  in  materia  di
commercio»  e  le  relative   procedure   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni edilizie e commerciali. 
    7. Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle  indicate  nella
legge regionale 28 aprile 1995, n.  75  «Disciplina  delle  strutture
turistiche extralberghiere» e successive modifiche e  integrazioni  e
sono disciplinate da tale disposizione. 
    8. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi  economici
pubblici, le modifiche di  destinazione  d'uso  di  cui  al  presente
articolo  sono  ammissibili  nel  rispetto  degli  eventuali  vincoli
indicati nei singoli atti concessori.