Art. 5 Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso 1. Ai sensi della lettera a), del comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 le modifiche di destinazioni di uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. 2. Ferma la possibilita' di modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti all'interno delle categorie gia' ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni gia' presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneita' col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalita' di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio. 3. Nel caso in cui gli immobili siano inseriti in zone di P.R.G. che concorrono alla determinazione della dotazione complessiva degli standard di piano, presupposto essenziale per il cambio di destinazione d'uso e' in ogni caso il rispetto dei limiti minimi inderogabili stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 1444/1968, ovvero la relativa monetizzazione con i criteri stabiliti al comma 2 dell'art. 3. 4. La complementarieta' delle destinazioni, che include anche le strutture accessorie e', invece, valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro. 5. Salva la possibilita' delle Amministrazioni comunali di individuare ulteriori casi, sussiste complementarieta' reciproca tra le seguenti destinazioni: a) destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di servizio alla persona; b) destinazioni produttive, industriali o artigianali integrabili con: direzionale e servizi; commerciali di vicinato, ricettivita' alberghiera ed extra-alberghiera, cultura e comunicazione; c) destinazioni turistico-ricettive, integrabili con: ricettivita' alberghiera ed extra alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto; d) destinazioni direzionali integrabili con: artigianato, commerciale nella forma di esercizio di vicinato; e) destinazioni agricole integrabili con: attivita' agrituristica in ogni forma, somministrazione alimenti e bevande. 6. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di commercio» e le relative procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali. 7. Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle indicate nella legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 «Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere» e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinate da tale disposizione. 8. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.