Art. 7 
 
                   Semplificazione delle procedure 
 
    1.  I  poteri  sostitutivi  in  materia  di  rilascio  di  titoli
abilitativi sono esercitati dalle Province nei  modi  e  nelle  forme
previste dall'art. 9 della  legge  regionale  5  maggio  2010  n.  14
«Modifiche  alla  legge  regionale  9  gennaio  2010  n.  1  -  legge
finanziaria  regionale  2010  -   e   disposizioni   di   adeguamento
normativo». 
    2. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, dell'art. 20, della
legge regionale 18/1983,  non  sono  considerate  varianti  al  Piano
regolatore le modifiche inserite negli strumenti  attuativi  che  non
alterino i carichi urbanistici e le destinazione d'uso  previsti  dal
Piano stesso. I Piani attuativi conformi allo  strumento  urbanistico
generale vigente sono adottati, controdedotti nelle  osservazioni  ed
approvati dalla Giunta comunale con le modalita' di cui  all'art.  20
commi 2, 3, 4, 5 e 7  della  legge  regionale  18/1983  e  successive
modifiche e integrazioni.  Le  premialita'  previste  nella  presente
legge costituiscono variazioni del carico urbanistico. 
    3. Il cambio di destinazione da edilizia residenziale pubblica ad
altra destinazione costituisce variazione al P.R.G.