Art. 7 Semplificazione delle procedure 1. I poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi sono esercitati dalle Province nei modi e nelle forme previste dall'art. 9 della legge regionale 5 maggio 2010 n. 14 «Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2010 n. 1 - legge finanziaria regionale 2010 - e disposizioni di adeguamento normativo». 2. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, dell'art. 20, della legge regionale 18/1983, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici e le destinazione d'uso previsti dal Piano stesso. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalita' di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4, 5 e 7 della legge regionale 18/1983 e successive modifiche e integrazioni. Le premialita' previste nella presente legge costituiscono variazioni del carico urbanistico. 3. Il cambio di destinazione da edilizia residenziale pubblica ad altra destinazione costituisce variazione al P.R.G.