(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»; Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario; Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres. (di seguito Regolamento), come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n. 0191/Pres., e 27 marzo 2012, n. 076/Pres., con il quale e' stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009; Considerato che il Regolamento prevede attualmente periodi massimi consecutivi e complessivi di esecuzione dei contratti di solidarieta' difensivi, con riferimento ai quali puo' essere concesso il contributo regionale, diversi a seconda se il contratto di solidarieta' difensivo sia stato stipulato ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Ritenuto di uniformare i periodi massimi di cui sopra fissandoli rispettivamente in 24 mesi (periodo massimo consecutivo con riferimento al quale puo' essere richiesto il contributo regionale per ciascuna unita' aziendale) e 36 mesi (periodo massimo complessivo all'interno del quinquennio con riferimento al quale puo' essere richiesto il contributo regionale per ciascuna unita' aziendale); Ritenuto altresi' di fissare in 12 mesi il periodo massimo di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo con riferimento al quale puo' essere presentata una singola domanda di contributo regionale; Ritenuto inoltre di prevedere, con riferimento alle domande di contributo che non possano essere finanziate nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, che il contributo venga concesso ed erogato a valere sulla disponibilita' di risorse dell'esercizio finanziario successivo; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 15 ottobre 2012 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2012, n. 1851; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO