Allegato 
 
Regolamento  di  modifica  al  Regolamento  per  la   concessione   e
  l'erogazione  di  contributi  per  il  sostegno  alle  imprese  che
  stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per  l'integrazione
  della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla  conseguente
  riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della  legge
  regionale 4 giugno 2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in  materia  di
  sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori  e
  delle famiglie, accelerazione  di  lavori  pubblici),  emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              235/2009 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 14 agosto 2009, n. 235  (Regolamento  per  la  concessione  e
l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano
contratti  di  solidarieta'  difensivi  e  per  l'integrazione  della
retribuzione dei lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione
dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale  4
giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di  sviluppo  economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici), e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e  3,
lettera a), per le imprese che stipulano  contratti  di  solidarieta'
difensivi il contributo e' pari ad euro  due  per  ciascuna  ora  del
monte ore non dovuto a seguito  della  riduzione  di  orario  per  un
periodo  massimo  consecutivo  di  24  mesi   per   ciascuna   unita'
aziendale.». 
    2. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 235/2009 e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo
di cui al presente regolamento  puo'  essere  richiesto  per  periodi
complessivi di esecuzione di  contratti  di  solidarieta'  difensivi,
ricompresi nell'arco di un quinquennio, non superiori a 36  mesi  per
ciascuna unita' aziendale.». 
    3. Il comma 3-quater dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Regione n. 235/2009 e' sostituito dal seguente: 
    «3-quater. La quota di contributo erogata a  titolo  di  sostegno
all'impresa non puo' eccedere rispettivamente: 
    a) con riferimento al periodo consecutivo  di  cui  al  comma  1,
l'importo massimo di 100.000 euro; 
    b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma  3-bis,
l'importo massimo di 200.000 euro.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              235/2009 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 235/2009 le parole «Direzione centrale lavoro, universita'
e  ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Direzione  centrale
competente in materia di lavoro». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 235/2009 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art.  4,  commi  1  e
3-bis, ciascuna domanda di contributo e' presentata  con  riferimento
ad un periodo di esecuzione del contratto di  solidarieta'  difensivo
non superiore a 12 mesi.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifica all'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              235/2009 
 
    1. Alla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 9  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 235/2009 le parole «alla conclusione  dei
periodi di cui all'art. 4, comma 1,» sono sostituite dalle  seguenti:
«alla conclusione del periodo di cui all'art. 8, comma 1-bis,». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Inserimento al decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  235/2009
                           dell'art. 9-bis 
 
    1. Dopo l'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
235/2009 e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis. (Domande non finanziate). - 1.  Per  le  domande  di
contributo  che  non   possano   essere   finanziate   nell'esercizio
finanziario in corso  alla  data  di  presentazione  per  carenza  di
risorse, il contributo viene  concesso  ed  erogato  a  valere  sulla
disponibilita' di risorse dell'esercizio finanziario successivo.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
Modifica all'art. 13 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              235/2009 
 
    1. All'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
235/2009 le parole «Direttore centrale lavoro, universita' e ricerca»
sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  centrale  competente  in
materia di lavoro». 
 
                               Art. 6. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. I commi 1, 3-bis  e  3-quater  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 235/2009, come  modificati  dal  presente
regolamento, si applicano ai procedimenti  relativi  a  contratti  di
solidarieta' difensivi per periodi consecutivi di  esecuzione  di  24
mesi, i cui ultimi  12  mesi  abbiano  decorrenza  successiva  al  31
dicembre 2012. 
    2. Il comma 1-bis dell'art. 8 e la lettera  b)  del  comma  4-bis
dell'art. 9 del decreto del Presidente  della  Regione  n.  235/2009,
come modificati dal presente regolamento, si applicano esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
    3. L'art. 9-bis del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
235/2009, come introdotto dal presente  regolamento,  si  applica  ai
procedimenti instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo