Allegato Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235. Art. 1. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi il contributo e' pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unita' aziendale.». 2. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 e' sostituito dal seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento puo' essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarieta' difensivi, ricompresi nell'arco di un quinquennio, non superiori a 36 mesi per ciascuna unita' aziendale.». 3. Il comma 3-quater dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 e' sostituito dal seguente: «3-quater. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa non puo' eccedere rispettivamente: a) con riferimento al periodo consecutivo di cui al comma 1, l'importo massimo di 100.000 euro; b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma 3-bis, l'importo massimo di 200.000 euro.». Art. 2. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 le parole «Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lavoro». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3-bis, ciascuna domanda di contributo e' presentata con riferimento ad un periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo non superiore a 12 mesi.». Art. 3. Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 1. Alla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 le parole «alla conclusione dei periodi di cui all'art. 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «alla conclusione del periodo di cui all'art. 8, comma 1-bis,». Art. 4. Inserimento al decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 dell'art. 9-bis 1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis. (Domande non finanziate). - 1. Per le domande di contributo che non possano essere finanziate nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, il contributo viene concesso ed erogato a valere sulla disponibilita' di risorse dell'esercizio finanziario successivo.». Art. 5. Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 le parole «Direttore centrale lavoro, universita' e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di lavoro». Art. 6. Disposizioni transitorie 1. I commi 1, 3-bis e 3-quater dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009, come modificati dal presente regolamento, si applicano ai procedimenti relativi a contratti di solidarieta' difensivi per periodi consecutivi di esecuzione di 24 mesi, i cui ultimi 12 mesi abbiano decorrenza successiva al 31 dicembre 2012. 2. Il comma 1-bis dell'art. 8 e la lettera b) del comma 4-bis dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009, come modificati dal presente regolamento, si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 3. L'art. 9-bis del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009, come introdotto dal presente regolamento, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo