(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 settembre 2001, n. 22, recante Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto, ed in particolare: l'art. 7, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento; l'art. 8, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto; l'art. 8, comma 3, con il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, che prevede che la determinazione dei criteri e delle modalita' ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di incentivi deve essere disposta con regolamento; Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22» emanato con proprio decreto n. 0160/Pres. del 25 maggio 2006; Ravvisata la necessita' di apportare delle modifiche al fine di superare le criticita' evidenziate sulla base delle esperienze maturate negli anni di vigenza del testo regolamentare emanato; Esaminato il testo regolamentare di modifica del regolamento emanato con proprio decreto n. 0160/Pres del 25 maggio 2006 proposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale; Ritenuto di adottare le proposte modifiche alla disciplina regolamentare contenuta nel proprio decreto n. 0160/Pres. del 25 maggio 2006; Ritenuto quindi, di emanare il «Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 11 ottobre 2012, n. 1753, con la quale e' stato approvato il «Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto)»; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale dal presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO