Allegato 
 
Regolamento di  modifica  del  Regolamento  per  la  concessione  dei
  contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da
  rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3,
  della legge regionale 12 settembre 2001,  n.  22  (Disposizioni  in
  materia di situazioni da rischio amianto) emanato con  decreto  del
  Presidente della Regione 25 maggio 2006 n. 160/PRES. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                           160/PRES./2006 
 
    1. Al comma 4  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 25 maggio 2006 n. 160/PRES. (Regolamento per  la  concessione
dei contributi regionali per gli interventi in materia di  situazioni
da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi  1  e
3, della legge  regionale  12  settembre  2001,  n.  22)  le  parole:
«erogazione e» sono soppresse. 
    2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 160/PRES/2006 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il contributo concesso e' erogato in via anticipata, in
un'unica soluzione.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                           160/PRES./2006 
 
    1. Alla lettera b) del  comma  4  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  160/PRES./2006  il  numero:  «25»  e'
sostituito dal seguente: «50». 
    2. Alla lettera c) del  comma  4  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  160/PRES./2006  il  numero:  «50»  e'
sostituito dal seguente: «25». 
    3. Al comma 6  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 160/PRES./2006 le parole: «Con il decreto  di  concessione
sono stabilite le  modalita'  di  erogazione  del  contributo.»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il contributo concesso e' erogato in  via
anticipata, in un'unica soluzione.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo