Art. 2 
 
                      Modificazioni all'art. 4 
 
    1. La rubrica dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  1/2011  e'
sostituita dalla seguente: «Registro regionale dei GASP e  misure  di
sostegno». 
    2. I commi 1, 2 e 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011,
sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  E'  istituito  presso  la  Giunta  regionale  il  Registro
regionale dei GASP nel quale  sono  iscritti  i  gruppi  di  acquisto
solidale e popolare di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  in
possesso  di  atto  costitutivo  e  statuto,  almeno  autenticato   o
registrato, che rivestono la forma giuridica  di  associazione  senza
fine di lucro  e  svolgono  la  loro  attivita'  in  modo  stabile  e
continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni
locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione. 
    2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attivita'  dei  GASP,  la
Regione  si  impegna  a  contribuire  alle  spese  di  funzionamento,
promozione ed organizzazione  del  gruppo  con  aiuti  in  regime  de
minimis, secondo la normativa  comunitaria,  per  ciascun  gruppo  di
acquisto per un periodo non superiore a tre anni. 
    3. Per accedere ai benefici di cui  al  comma  2  i  GASP  devono
essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1.  La  Giunta
regionale, con  proprio  atto  deliberativo,  determina  modalita'  e
requisiti  per  l'iscrizione  dei  GASP  nel  Registro  stesso  e  le
modalita' di concessione delle erogazioni di cui al comma 2,  tenendo
conto anche dei seguenti criteri: 
      a) dimostrazione dell'avvenuto scambio; 
      b) acquisto di prodotti a chilometri  zero,  di  qualita'  e  a
filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento  sul  totale
degli acquisti; 
      c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della  domanda
di contributo; 
      d) numero minimo di  almeno  quindici  partecipanti  al  gruppo
residenti nel territorio umbro; 
      e) proporzionalita' tra entita' del contributo erogato,  numero
dei partecipanti al gruppo e volume di attivita' esercitata; 
      f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.».