Art. 2 Modificazioni all'art. 4 1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011 e' sostituita dalla seguente: «Registro regionale dei GASP e misure di sostegno». 2. I commi 1, 2 e 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011, sono sostituiti dai seguenti: «1. E' istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attivita' in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione. 2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attivita' dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni. 3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalita' e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalita' di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) dimostrazione dell'avvenuto scambio; b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualita' e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti; c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo; d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro; e) proporzionalita' tra entita' del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attivita' esercitata; f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.».