Art. 3 Integrazioni all'art. 5 1. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2011 dopo le parole: «La Regione» sono inserite le seguenti: «, attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualita', nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi,».