Art. 3 
 
                       Integrazioni all'art. 5 
 
    1. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n.  1/2011  dopo
le parole: «La Regione» sono  inserite  le  seguenti:  «,  attraverso
iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero  di
soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e  della
promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da  filiera
corta  e  di  qualita',  nel   rispetto   della   normativa   vigente
sull'affidamento dei servizi,».